divieto per i notai di rogare atti idonei a
soddisfare interessi propri o dei congiunti
04.11.2001
Cass. 23.05.2001,
n. 7028
L'art. 28 della legge n.
89/1913 che vieta al notaio, a pena di nullitą (art. 58, n. 3) di rogare atti in
cui egli o i prossimi congiunti abbiano interesse, deve interpretarsi nel senso
che la valutazione di tale interesse va effettuata ex ante, in termini di mera
potenzialitą che l'atto possa essere rogato al fine di soddisfare l'interesse
di soggetti contemplati dalla norma, senza che rilevi che le parti non abbiano
in concreto ricevuto un danno dall'atto rogato.