divieto per i notai di rogare atti idonei a soddisfare interessi propri o dei congiunti 


04.11.2001

 

Cass. 23.05.2001, n. 7028

 

L'art. 28 della legge n. 89/1913 che vieta al notaio, a pena di nullitą (art. 58, n. 3) di rogare atti in cui egli o i prossimi congiunti abbiano interesse, deve interpretarsi nel senso che la valutazione di tale interesse va effettuata ex ante, in termini di mera potenzialitą che l'atto possa essere rogato al fine di soddisfare l'interesse di soggetti contemplati dalla norma, senza che rilevi che le parti non abbiano in concreto ricevuto un danno dall'atto rogato.